Ònus probàndi incùmbit ei qui dìcit, non ei qui nègat

Ònus probàndi incùmbit ei qui dìcit, non ei qui nègat [L’onere della prova spetta a chi afferma non a chi nega; cfr. art. 2697 c.c.]

Fondamentale principio giuridico, secondo il quale spetta, a chi agisce in giudizio, dare la prova dei fatti addotti a fondamento del diritto vantato. Se l’attore non riesce a fornire prova adeguata del suo assunto, il giudice non può accogliere la rispettiva pretesa e deve rigettare la domanda.
Secondo alcuni studiosi il diritto preclassico e classico non individuarono questo principio nel processo formulare [vedi processo per formulas]; esso emerse tramite interpolazioni solo in età postclassica e con riferimento alle procedure extra ordinem. Altra parte della dottrina afferma che il principio fu largamente avvertito sin dai primi tempi delle procedure formulari.
Qualche studioso ritiene che, sebbene questo principio si sia affermato nel periodo del diritto classico, esso già in precedenza ispirava i giudicanti.